Statuto e Regolamento

della Congregazione

di Maria SS. del Bell’Amore

Premessa

 

La Congregazione di Maria Santissima del Bell’Amore fa riferimento alla devozione della Madonna col Bambino apparsa a San Gaetano. La Congregazione ha origine nel XVIII secolo. Ne è prova sia l’età del quadro che raffigura i venerabili sia la documentazione che è stata ritrovata negli archivi storici di Palermo sia i cenni storici risalenti al 1884 del gesuita Orlando. Nel 1867, in seguito ad un’alluvione che distrusse la documentazione della Congregazione, si presentò un nuovo Statuto alla Curia arcivescovile. Anche questo documento è andato perduto e non se ne trova più copia nell’archivio storico diocesano. Ciò nonostante la Congregazione è stata sempre viva e vicina ai bisogni spirituali e materiali dei confrati che ne fecero parte. I primi Confrati furono dei contadini, che sentirono il bisogno di aggregarsi nello spirito cristiano per vicendevole soccorso nelle adiacenze del convento di Santa Maria di Gesù. Dalle ricerche storiche si può affermare che le priorità dei primi confrati furono volte alle pratiche religiose, alle opere di carità e alla divulgazione degli insegnamenti cristiani nelle famiglie. Grande affermazione ebbe la Congregazione, quando, a fine del XIX secolo, riuscì a edificare l’attuale chiesa di Maria Santissima del Bell’Amore su alcuni terreni donati dai confrati più abbienti e da altri devoti e con la piena collaborazione di tutta la comunità delle contrade vicine. Memori delle umili origini, i Confrati della Congregazione, alla luce del profondo rinnovamento avvenuto nella Chiesa dall’Ultimo Concilio a oggi, sentono il bisogno di aggiornare il loro Statuto. In particolare, vogliono regolamentare la loro vita interna seguendo gli insegnamenti della florida Arcidiocesi di Palermo, magistralmente tradotti nello “Statuto e Regolamenti per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo”. Nulla di straordinario si aggiunge a tale normativa, bensì si vuole renderla dettagliata ai bisogni della Congregazione. La speranza di chi si è prodigato alla realizzazione del presente Statuto,

  • quella di accrescere la partecipazione dei Confrati in un’associazione più vitale ed impegnata nel culto religioso.

 

 

 

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Principi Fondamentali

 

Art. 1 – La Congregazione Maria Santissima del Bell’Amore promuove il culto mariano in seno agli insegnamenti della Chiesa cattolica. Con spirito confraternale, persegue altresì il bene spirituale dei suoi membri con le pratiche religiose e gli atti di carità. La Congregazione non ha fini di lucro e non riconosce alcun compenso per i Confrati impegnati a conseguirne i fini istituzionali.

 

Art. 2 – La Congregazione ha sede nella chiesa di Maria Santissima del Bell’Amore sita in Via Chiavelli n° 263 a Palermo, nel territorio della parrocchia di San Giuseppe a Chiavelli.

 

Art. 3 – La Congregazione adotta lo stendardo con l’effigie di Maria Santissima del Bell’Amore. L’abito, che indossano i Confrati, è di colore celeste e reca nella parte anteriore l’immagine della venerata Madonna e nella parte posteriore la lettera “M”.

 

Art. 4 – La Congregazione armonizza la propria attività con il piano pastorale della parrocchia e con quello diocesano.

 

Art. 5 – La Congregazione provvede alla cura della Chiesa di Maria Santissima del Bell’Amore attraverso il servizio dei Confrati e la partecipazione alle spese ordinarie.

 

Art. 6 – I membri della Congregazione, ne perseguono gli scopi con spirito di fratellanza e di carità.

 

 

Organi della Congregazione

 

Art. 7 – Gli organi della Congregazione sono: la Direzione, il Consiglio, l’Assemblea dei Confrati.

 

Art. 8 – La Direzione della Congregazione è affidata al Superiore, al Congiunto di Destra e al Congiunto di Sinistra. L’elezione e la

 

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durata in carica avvengono secondo le norme dello Statuto e Regolamenti per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo.

 

Art. 9 – Il Consiglio è composto: dal Parroco e dall’Assistente ecclesiastico, che non hanno diritto di voto; da 4 membri di diritto identificati nel Superiore, nei 2 Congiunti e nel Superiore uscente; da tanti altri membri eletti in relazione al numero dei Confrati e secondo le norme dello Statuto e Regolamenti per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo.

 

Art. 10 – La Direzione nomina i consiglieri con l’incarico di Segretario e di Cassiere, si attiva a consultare l’Assemblea per eleggere i restanti Consiglieri fra i Confrati di provata fede e buona moralità. I Consiglieri si distinguono in semplici ed in incaricati. Tra questi ultimi: il Maestro dei Novizi, il Prefetto di Sacrestia e il Delegato alle sepolture.

 

Art. 11 – I membri della Direzione sono Confrati professi di almeno 3 anni.

 

 

Del Superiore

 

Art. 12 – Il Superiore, coadiuvato dai Congiunti, promuove l’attività della Congregazione in osservanza delle norme vigenti. Indirizza e richiama i Confrati sia all’osservanza dei doveri cristiani sia al rispetto degli obblighi confraternali.

 

Art. 13 – Il Superiore rappresenta la Congregazione; convoca le adunanze, ne cura l’ordine del giorno in accordo con i Congiunti e le presiede. Nell’esercizio delle sue funzioni e per dare validità esecutiva alle delibere del Consiglio e alle decisioni dell’Assemblea, emana Disposizioni, Raccomandazioni e Comunicazioni.

 

Art. 14 – Il Superiore sovrintende le attività del Segretario e del Cassiere e si fa garante della presentazione dei documenti e delle comunicazioni al Parroco e al Centro Diocesano.

 

 

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Art. 15 – In caso di dimissioni, di decesso o di invalidità fisica del Superiore, il Congiunto di destra chiede autorizzazione al Centro Diocesano per succedergli e predisporre le nuove elezioni.

 

Art. 16 – La mancata osservanza degli Statuti e Regolamenti Diocesani ed interni da parte del Superiore, è dichiarata dai tre quarti del Consiglio. Il Congiunto di destra controfirma il verbale della riunione del Consiglio e dà comunicazione all’Assemblea, al Parroco e al Centro Diocesano per le dovute autorizzazioni e la richiesta per l’eventuale avvio della procedura per nuove elezioni.

 

Dei Congiunti

 

Art. 17 – I Congiunti sostengono il Superiore nei suoi compiti. Ne condividono gli intenti e lo supportano. Il Congiunto di destra e il Congiunto di sinistra nell’ordine, sostituiscono il Superiore nell’ordinaria amministrazione, quando costui è assente o impedito. Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, il Congiunto che agisce in vece del Superiore, necessita di mandato scritto.

 

Art. 18 – Secondo le disposizioni del Superiore, i Congiunti sovrintendono l’attività dei Consiglieri stimolandoli e supportandoli.

Art. 19 – In caso di decesso o d’invalidità fisica o morale del Congiunto, il Superiore, sentito il Consiglio, informa il Centro Diocesano per la nomina del primo dei non eletti.

 

 

Dei Consiglieri

 

Art. 20 – Il Segretario redige i verbali, prende la presenza dei Confrati nelle adunanze e nelle funzioni religiose secondo le disposizioni del Superiore e tiene aggiornato l’Elenco dei Confrati. E’ responsabile, insieme alla Direzione, della tenuta del Libro dei Verbali, del Libro degli Atti, del Libro delle Presenze, dell’Elenco dei Confrati e della corrispondenza.

 

 

 

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Art. 21 – Il Segretario, ad inizio dell’anno solare, aggiorna l’Elenco dei Confrati assegnando loro un numero progressivo, che tiene conto dell’anzianità d’iscrizione e che è reso noto durante la cerimonia annuale di consegna delle tessere.

 

Art. 22 – Il Cassiere custodisce la cassa, esegue i mandati del Superiore per la riscossione ed il pagamento.Annualmente redige ed aggiorna l’Inventario dei beni della Congregazione. Al termine dell’anno solare, per nome e per conto della Direzione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo. Altresì lo modifica secondo le deliberazioni del Consiglio nella seduta di approvazione. E’ responsabile, insieme alla Direzione, della tenuta del Libro Cassa, del Libro delle quote di partecipazione e dei documenti riguardanti l’Inventario.

 

Art. 23 – Il Cassiere non può riscuotere o pagare alcuna voce non specificata nel bilancio preventivo e risponde personalmente delle somme anticipate o intascate salvo il caso specifico in cui la mancata riscossione o il mancato pagamento avrebbe potuto recare pregiudizio alla Congregazione o ai beni presenti nell’Inventario. La firma del Superiore in calce al documento di approvazione del bilancio preventivo ha valore di mandato al Cassiere per i pagamenti e le riscossioni. Ricorrendo il caso di cui al primo comma, il Consiglio ratifica l’Atto del Cassiere e integra il bilancio approvato.

 

Art. 24 – Il Maestro dei Novizi coadiuva con il Parroco e/o l’Assistente Ecclesiastico nella formazione religiosa, morale e sociale dei nuovi iscritti. Promuove l’istruzione religiosa dei Confrati. Predispone incontri e riunioni di preparazione a particolari funzioni religiose in comune accordo con la Direzione ed il Parroco.

 

Art. 25 – Il Maestro dei Novizi è scelto tra i Confrati in possesso dell’attestato di uno dei corsi di formazione spirituale o dei ministeri organizzati dalla Diocesi.

 

 

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In mancanza dei suddetti accettando l’incarico s’impegna organizzato dalla Diocesi. titoli il candidato a tale funzione, a partecipare al primo corso utile.

 

Art. 26 – Il Prefetto di Sacrestia cura il rispetto dei luoghi sacri, il decoro delle sacre funzioni e custodisce gli oggetti della Congregazione affidatigli dal Superiore. Riferisce alla Direzione sullo stato di conservazione dei beni e si attiva tra i Confrati per curare la pulizia e l’ordine della Chiesa di Maria Santissima del Bell’Amore e delle pertinenze.

 

Art. 27 – Il Delegato alle Sepolture si impegna a dare esecuzione agli Atti concernenti l’amministrazione dei loculi della Congregazione. Disbriga le pratiche sulle concessioni delle sepolture predisponendo i documenti a firma del Superiore. Tiene i rapporti con l’Amministrazione cimiteriale e cura i rapporti con le ditte di onoranze funebri qualora intercorrano particolari convenzioni. E’ responsabile, insieme alla Direzione, della tenuta del Registro dei Provvedimenti sulla Gestione Cimiteriale.

 

 

Del Consiglio

 

Art. 28 – Il Consiglio persegue gli scopi normativi dello Statuto e verifica l’indirizzo dato dal Superiore. Si impegna a fissare almeno annualmente, i momenti di culto rivolti a Maria Santissima del Bell’Amore.

 

Art. 29 – Il Consiglio si riunisce in 1ª convocazione con i due/terzi dei suoi membri. In 2ª convocazione con la metà più uno.

 

Art. 30 – Le deliberazioni avvengono con la maggioranza del Consiglio regolarmente riunito.

 

Art. 31 – Le deliberazioni del Consiglio devono essere tradotte in Disposizioni e in Raccomandazioni dal Superiore, per potere diventare vincolanti per i Confrati.

 

 

 

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Art. 32 – I Consiglieri che hanno incarichi, impediti nello svolgere le loro mansioni, sono sostituiti dai Congiunti che li supportano nelle attività, dal Superiore o dagli altri Consiglieri autorizzati anche verbalmente dalla Direzione.

 

Art. 33 – In caso di: decesso, dimissioni, invalidità fisica o morale di uno dei Consiglieri, il Superiore, sentito il Consiglio, dispone la procedura di nomina di un nuovo membro.

 

Art. 34 – I Consiglieri eletti dall’Assemblea e che affiancano la Direzione, sono richiamati dal Superiore se risultano abitualmente assenti alle riunioni del Consiglio. Dopo il richiamo, persistendo tale comportamento, il Superiore, sentita l’Assemblea, ne propone la sostituzione.

 

I Consiglieri nominati dalla Direzione, il Cassiere ed il Segretario, possono essere revocati da questa, in qualsiasi momento venendo a mancare il rapporto di fiducia.

 

 

Dell’Assemblea

 

Art. 35 – L’Assemblea è costituita da tutti i Confrati professi che non hanno perso la voce attiva e passiva a seguito di sanzione. L’Assemblea elegge i propri rappresentanti alla Direzione e al Consiglio della Congregazione e approva le modifiche dello Statuto.

 

Art. 36 – L’Assemblea per l’elezione della Direzione e per la modifica dello Statuto è convocata con invito scritto ai singoli Confrati e recapitato brevi manu o per posta.

 

Art. 37 – L’Assemblea per l’elezione della Direzione e per la modifica dello Statuto è valida in prima convocazione con i due terzi dei Confrati aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la maggioranza assoluta.

 

 

 

 

 

 

 

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Disposizioni di Procedura

 

Art.   38   –    Gli   Atti   della   Congregazione   sono   emanati   dal Superiore e si distinguono in:

                         Disposizioni, che regolamentano un diritto o un dovere; Raccomandazioni, che richiamano diritti o doveri già regolamentati dagli Statuti o da precedenti Disposizioni; Comunicazioni, quali gli inviti a partecipare a riunioni o a funzioni religiose, che informano sulle attività confraternali o precisano l’interpretazione degli Atti in precedenza emanati.

 

Art. 39 – Nei locali della chiesa di Maria Santissima del Bell’Amore è presente la bacheca in cui si affiggono gli Atti posti in essere dagli organi della Congregazione.

 

Art. 40 – Le Disposizioni e le Raccomandazioni si reputano conosciute e quindi, vincolanti per tutti i Confrati trascorsi 30 giorni dall’affissione in bacheca. Le Comunicazioni si reputano conosciute dai Confrati trascorsi 15 giorni dall’affissione in bacheca. I commi precedenti non subentrano né suppliscono alla norma di cui all’art. 42 del Regolamento Diocesano.

 

Art. 41 – Le decisioni deliberate dall’Assemblea sono attuate dal Superiore e sono vincolanti trascorsi 15 giorni di affissione in bacheca.

 

Art. 42 – Gli Atti della Congregazione sono tenuti in ordine numerico e cronologico dal Segretario, il quale è responsabile dell’affissione. Costui ne accerta i tempi di decorrenza apponendo la data e la firma al momento della pubblicazione in bacheca.

 

Art. 43 – Contro i singoli Atti della Congregazione, il Confrate può ricorrere al Centro diocesano entro tre mesi dalla pubblicazione.

 

Art. 44 – Le autorizzazioni o i nullaosta necessari per l’emanazione di taluni atti sono richiesti dal Superiore.

 

 

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Art. 45 – Il Superiore può richiedere all’Assemblea autorizzazione su particolari questioni tramite l’affissione della proposta in bacheca per 60 giorni. Il consenso è ottenuto qualora non pervenga alla Direzione alcuna obiezione per iscritto da parte dei Confrati. In caso di obiezione si può ricorrere all’adunanza dell’Assemblea che in prima seduta deve essere in maggioranza assoluta e in qualsiasi numero dalla seconda.

 

Art. 46 – La modifica dello Statuto si attua per iniziativa della Direzione che presenta la proposta di variazione al Consiglio. Ottenuta tale approvazione il Superiore riunisce l’Assemblea, che delibererà sulla modifica.

 

 

Disposizioni di Gestione

 

Art. 47 – La Direzione annualmente propone al Consiglio la misura delle quote di partecipazione ordinaria e straordinaria che devono essere richieste ai Confrati in ordine alla Gestione cimiteriale. Il Consiglio approva tali quote e stabilisce le modalità di incasso da parte del Cassiere.

 

Art. 48 – Qualsiasi spesa straordinaria non riconducibile alla Gestione cimiteriale e la relativa copertura deve essere approvata dall’Assemblea, che delibererà con maggioranza assoluta in prima seduta e con maggioranza relativa dalla seconda.

 

Art. 49 – Nessuno dei Confrati, incluso i Consiglieri e i membri della Direzione, può acquistare o pagare alcunché se non specificatamente autorizzati per iscritto dal Superiore in osservanza del bilancio preventivo. Qualunque somma anticipata è da ritenersi a carico di chi la spende.

 

 

 

 

 

 

 

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Disposizioni sui Confrati

 

Noviziato

 

Art. 50 – Chiunque, cattolico praticante con almeno 15 anni d’età, voglia iscriversi alla Congregazione di Maria Santissima del Bell’Amore, deve presentare domanda scritta al Superiore secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo, specificando la volontà o meno di poter usufruire del loculo cimiteriale in caso di propria dipartita. Se minorenne deve far controfirmare la domanda da parte di un genitore o del tutore. La Direzione proporrà l’iscrizione al Consiglio, che delibererà l’accettazione in prova in base all’età ed alle condizioni fisiche e morali del richiedente.

 

Art. 51 – Il Novizio parteciperà a tutte le funzioni religiose e, a discrezione del Superiore, alle riunioni dei Confrati.

 

Art. 52 – Ottenuta l’accettazione del Consiglio, il Novizio vestirà l’abito confraternale. Per un anno si dedicherà all’istruzione religiosa e delle normative sotto la guida del Maestro dei Novizi. Quest’ultimo, trascorso l’anno di formazione, redigerà una relazione, che sarà sottoposta al Consiglio per l’ammissione definitiva tra i Confrati professi. Il Superiore, a conclusione di una favorevole verifica consiliare, firmerà l’Atto di Ammissione. Il Novizio diviene Confrate, quando, versate le quote d’iscrizione e ritirato l’Atto di Ammissione, la tessera e la scheda di versamento delle quote di partecipazione, farà l’Atto di Professione.

 

 

Obblighi del Confrate

 

Art. 53 – Il Confrate segue la Santa Messa domenicale. In particolare, ogni prima domenica del mese, partecipa alla celebrazione insieme con gli altri Confrati nella chiesa di Maria Santissima del Bell’Amore.

 

 

 

 

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Egli santifica le feste di precetto e si accosta ai sacramenti. Partecipa all’istruzione religiosa della Congregazione, alle assemblee e alle altre attività confraternali. E’ altresì obbligato, a prendere parte a tutte le funzioni e manifestazioni promosse dalla Parrocchia e a quelle stabilite dal Centro Diocesano.

 

Art. 54 – Il Confrate si obbliga a versare a fondo perduto la quota di iscrizione e di partecipazione alla Congregazione. A prova dei pagamenti effettuati il Cassiere terrà aggiornato il Libro delle quote di partecipazione e le schede personali dei Confrati. In caso di discordanza tra libro e scheda si ritiene corretta la scrittura riportata nel libro, salvo la prova della ricevuta di pagamento. La fuoriuscita del Confrate dalla Congregazione per sua scelta o per decadenza, non gli dà diritto al rimborso di alcuna somma in denaro.

 

Art. 55 – Il Confrate è moralmente responsabile della condotta degli altri Confratelli. Egli pertanto, diffonde le prescrizioni degli Atti visionati in bacheca, stimola gli altri Confrati e disapprova i comportamenti contrari agli insegnamenti cristiani.

 

Art. 56 – Il Confrate, che partecipa alle funzioni religiose, alle assemblee e alle adunanze, è tenuto a farsi registrare dal Segretario nel Libro delle presenze. E’ esentato da tale obbligo, solo in occasione di processioni religiose, il Confrate che ha raggiunto il 65° anno d’età.

 

Art. 57 – Il Confrate emigrato in altro comune fuori la provincia di Palermo è obbligato annualmente a liquidare le quote di partecipazione.

 

Art. 58 – Il Confrate, che raggiunge il 75° anno d’età, perde la voce passiva dell’elettorato per gli incarichi direttivi. Raggiunto l’80° anno d’età, è esentato da qualsiasi attività, pur rimanendo l’obbligo morale di partecipare alla vita della Congregazione.

 

 

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Art. 59 – Il Confrate gravato da particolari impedimenti sociali, religiosi o di salute, può chiedere al Superiore la dispensa temporanea o permanente dalle attività. Il Superiore, sentito il Consiglio, darà disposizione motivata.

 

Art. 60 – Il Confrate assente dall’attività a cui è obbligato, deve presentare idonea giustificazione che sarà vagliata dal Consiglio.

 

Art. 61 – Il Confrate che rifiuti la tessera annuale di appartenenza alla Congregazione, è ritenuto dimissionario. Nella prima seduta utile, il Superiore, sentito il Consiglio, prende atto delle dimissioni ed emana l’Atto di cancellazione dall’Elenco dei Confrati.

 

Art. 62 – Il Confrate in ritardo con i pagamenti delle quote di partecipazione per più di sei mesi è obbligato a dare spiegazioni al Superiore e concordare con il Cassiere il pagamento delle somme dovute. Il Superiore, conosciute le giustificazioni, tenuto conto della scelta operata dal Confrate di avvantaggiarsi o meno delle sepolture della Congregazione e sentito il Consiglio, può rimandare i pagamenti del Confrate in difficoltà o commutarli in opere di servizio per l’utilità della Congregazione o della comunità parrocchiale. Non ottemperando a tale disposizione il Confrate è ritenuto disinteressato alla vita confraternale e pertanto è richiamato dal Superiore. Persistendo in tale condotta il Confrate incorre alle altre sanzioni disciplinari secondo la procedura dell’art. 42 del Regolamento Diocesano.

 

 

Disposizioni sulle Sanzioni Disciplinari

 

Art. 63 – Il Consiglio si riunisce ordinariamente nella settimana precedente alla festività di Cristo Re. In tale seduta il Segretario darà resoconto delle presenze dei Confrati nelle attività dell’anno trascorso mentre il Cassiere riferirà sui ritardi dei pagamenti delle quote di partecipazione.

 

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Salvo i casi in cui occorre esaminare tempestivamente situazioni ritenute gravi, in tale riunione il Consiglio valuterà il comportamento dei singoli Confrati in ordine alle sanzioni disciplinari. In bacheca si affiggerà il resoconto di tale riunione del Consiglio prescindendo da ogni riferimento ai nomi dei Confrati.

 

Art. 64 – Il Superiore, sentito il Consiglio, delibererà sui richiami da imporre ai Confrati. Valutando la persistenza di taluni comportamenti, disporrà sulla perdita della voce attiva e passiva e sulla decadenza secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo. Il Superiore delibererà anche le riabilitazioni dei Confrati precedentemente richiamati. Le sanzioni disciplinari dovranno essere notificate al Confrate.

 

Art. 65 – Il Confrate, dichiarato dimissionario o decaduto, può presentare ricorso entro trenta giorni ad uno degli ex gestori della Congregazione, che proporrà la mediazione al Consiglio. Alternativamente o in seconda istanza, può ricorrere al Centro diocesano contro l’Atto della Congregazione, entro tre mesi dal provvedimento.

 

 

Disposizioni sulle Sepolture

 

Art. 66 – Il Consiglio stabilisce l’età massima per l’iscrizione del Confrate negli elenchi degli ammessi alla sepoltura nei loculi della Congregazione e fissa una quota d’iscrizione per i Confrati che scelgono di avvantaggiarsi di tale beneficio, nel rispetto dell’art. 51 lett. D punto 5 del Regolamento Diocesano.

 

Art. 67 – Il diritto alla sepoltura nei loculi della Congregazione è posseduto personalmente dal Confrate non decaduto, che ha fatto specifica richiesta ed è stato ammesso al servizio con Atto del Superiore. Tale diritto non può essere ceduto.

 

 

 

 

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Art. 68 – La Congregazione di Maria Santissima del Bell’Amore, considerate le varie difficoltà che si riscontrano nella predisposizione del servizio funebre, si impegna a stipulare particolari convenzioni con le agenzie di pompe funebri per potere assicurare al Confrate, che ha diritto alla sepoltura secondo la presente normativa, l’essenziale servizio funebre per la tumulazione. Nei casi in cui il Confrate, che ha il diritto alla sepoltura secondo la presente normativa, per qualsiasi motivo dipendente o meno da volontà sua o dei suoi familiari, non si avvalga del servizio funebre, la Congregazione, in alternativa a tale servizio, riconosce un contributo, pari all’importo dell’ultima convenzione approvata dal Consiglio.

 

Art. 69 – Il Consiglio, per la stipula delle convenzioni con le agenzie di pompe funebri, dietro proposta della Direzione, valuta le condizioni delle ipotesi di contratto e delibera sulla loro accettazione.

 

Art. 70 – La Congregazione di Maria Santissima del Bell’Amore, per il Confrate che ha diritto alla sepoltura secondo la presente normativa, si fa carico delle spese cimiteriali di tumulazione.

 

Art. 71 – Nessun indennizzo è riconosciuto per il Confrate che, pur avendo diritto alla sepoltura secondo la presente normativa, sia stato sepolto per volontà sua o dei suoi familiari, in loculo diverso da quelli tenuti dalla Congregazione.

 

Art. 72 – Il Confrate, che non ha scelto di avvalersi del diritto alla sepoltura al momento dell’iscrizione, può avanzare tale richiesta per iscritto al Superiore in un momento successivo. Il Consiglio si esprime in merito e, nel caso accolga l’istanza, stabilisce la quota di ammissione al servizio.

 

Art. 73 – Il Confrate, che ha diritto alla sepoltura secondo la presente normativa, può in qualsiasi momento dichiarare di non volere più avvalersi di tale servizio. La dichiarazione, sotto la forma di atto notorio, deve essere presentata al Superiore, il quale, sentito il Consiglio, con Atto pubblicato in bacheca e notificato al Confrate,

 

 

 

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riduce la quota di partecipazione e lo cancella dall’elenco dei Confrati con diritto alla sepoltura. Nessuna somma è dovuta al Confrate che fa tale scelta.

 

Art. 74 – La Direzione, decorso il tempo minimo di sepoltura previsto dalle vigenti leggi dello Stato italiano, può stabilire di far trasportare la salma dai loculi della Congregazione all’apposito ossario, dandone preavviso agli eredi ed ottemperando le norme di legge.

 

 

Norme Finali e Transitorie

 

Art. 75 – Questo Statuto è vincolante per tutti i Confrati della Congregazione di Maria Santissima del Bell’Amore. Esso integra e completa lo Statuto e i Regolamenti per le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo e ne riconosce lo stato di fonte normativa.

 

Art. 76 – La Congregazione armonizza il presente Statuto alle nuove norme emanate dall’Arcidiocesi di Palermo e del diritto canonico. In caso di conflitto con le fonti normative, la norma divergente del presente Statuto è da considerarsi nulla.

 

Art. 77 – Questo Statuto abroga tutte le norme dei precedenti Statuti interni della Congregazione. In caso di vacanza normativa si applicano le norme antecedenti che non siano in conflitto con la legislazione in vigore. Il Superiore, rilevata la vacanza normativa, può provvedere a produrre nuove norme convocando il Consiglio e attenendosi alla procedura di variazione dello Statuto.

 

Art. 78 – A tutti i Confrati iscritti prima dell’entrata in vigore dello Statuto, sarà riconosciuto il diritto alla sepoltura.

 

Art. 79 – Il Superiore dovrà curare l’approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio. Secondo le norme di modifica dello Statuto, il Superiore dovrà convocare con inviti personali l’Assemblea dei Confrati, i quali

 

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discuteranno ed esprimeranno voto palese su ogni singola norma. Per tale compito i Confrati potranno delegare per iscritto solo altri membri della Congregazione. Il Segretario stilerà il verbale della riunione appuntando per ogni singola norma i voti e le contestazioni. Approvate tutte le norme dello Statuto, il Superiore disporrà di pubblicare in bacheca l’ultima bozza concordata per non meno di 60 giorni. In tale periodo i Confrati potranno presentare per iscritto le obiezioni non già appuntate dal Segretario nel corso della discussione e delle votazioni. Il Consiglio valuta le contestazioni e, nel caso decida di rimettere in discussione talune norme, fa riconvocare l’Assemblea. Trascorso il tempo di pubblicazione e compiuta l’eventuale riunione dell’Assemblea sulle obiezioni, il Segretario stilerà la relazione di piena approvazione. Il Superiore si occuperà di ottenere le autorizzazioni del Centro Diocesano e dell’Ordinario. Ricevuta approvazione ed autorizzazione, il Superiore comunicherà l’entrata in vigore della normativa.

 

Art. 80 – Il presente Statuto, ottenute le approvazioni e le autorizzazioni, dovrà essere stampato e consegnato alla prima occasione di tesseramento a tutti i Confrati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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